La copia di cortesia della tua fattura, con le diciture giuste
Compila i campi e il documento si scrive da solo: le diciture con la loro fonte normativa, la rivalsa INPS e l'imposta di bollo calcolate mentre scrivi. Tutto resta nel tuo browser.
Questo strumento crea un PDF di cortesia, non una fattura elettronica. Il file non viene inviato al Sistema di Interscambio. Dal 1° gennaio 2024 tutti i contribuenti in regime forfettario devono emettere fattura elettronica tramite SdI (art. 1, comma 3, del D.Lgs. 127/2015, dopo le modifiche dell'art. 18 del D.L. 36/2022). Usa questo PDF solo come copia da consegnare al cliente, dopo aver trasmesso la fattura con il tuo software o con il servizio gratuito dell'Agenzia delle Entrate.
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Spett.le
| Descrizione | Q.tà | Importo unit. | Importo |
|---|
Risultato indicativo. Il documento usa i dati che hai inserito e i parametri mostrati in questa pagina. Non conosce la tua situazione e non sostituisce il parere del tuo commercialista. Prima di emettere la fattura, verifica con lui.
Le diciture, una per una, con la fonte
Molti siti presentano tutte le diciture come obbligatorie. Non è così, e la differenza conta. Ecco lo stato reale di ciascuna.
| Dicitura | Fonte | Stato |
|---|---|---|
| "Operazione senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni." | L. 190/2014, art. 1, comma 58, lett. a); Circolare AdE n. 10/E del 4 aprile 2016, par. 4.1.1 | Uso corrente
Nessuna disposizione prescrive una formula. Ciò che è tecnicamente obbligatorio sta nel file XML: regime fiscale |
| "Si richiede la non applicazione della ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Si dichiara che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto a imposta sostitutiva." | L. 190/2014, art. 1, comma 67; Circolare AdE n. 10/E/2016 | Richiesta nella sostanza
Il comma 67 esige "un'apposita dichiarazione". Il testo deve contenere la dichiarazione, non basta citare il comma. Molti modelli in circolazione sbagliano proprio qui. |
| "Imposta di bollo di € 2,00 assolta in modo virtuale ai sensi del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014." | DPR 642/1972, Tariffa parte I, art. 13 e Nota 2, lett. a) (soglia di 77,47 euro); importo di 2,00 euro fissato dall'art. 7-bis, comma 3, D.L. 43/2013 conv. L. 71/2013; DM 17 giugno 2014 | Dovuta sopra 77,47 €
Si assolve valorizzando il campo |
| Rivalsa INPS 4% (gestione separata) | L. 662/1996, art. 1, comma 212 | Facoltativa
Va concordata con il cliente. Concorre al compenso ai fini dell'imposta sostitutiva. Non va confusa con il contributo integrativo delle casse professionali, che segue regole diverse. |
Il dettaglio che quasi tutti sbagliano: se addebiti al cliente i 2,00 euro di bollo, quell'importo concorre ai tuoi ricavi. Entra nella base dell'imposta sostitutiva e conta verso la soglia degli 85.000 euro (Risposta AdE n. 428 del 12 agosto 2022).
I codici che servono nel file XML
| Codice | Cosa è | Quando si usa |
|---|---|---|
RF19 | Regime fiscale forfettario | Sempre, nel campo RegimeFiscale di ogni tua fattura elettronica. |
N2.2 | Natura: operazioni non soggette, altri casi | Sulle tue fatture verso clienti italiani: niente IVA per effetto del regime forfettario. |
N2.1 | Natura: operazioni non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72 | Sulle fatture verso clienti esteri soggetti passivi: l'operazione è fuori campo IVA italiano per territorialità. |
TD01 | Tipo documento: fattura | La tua fattura ordinaria. |
TD17 | Tipo documento: integrazione o autofattura per acquisto di servizi dall'estero | Quando compri servizi da fornitori esteri (hosting, software): devi emettere questo documento e versare l'IVA al 22%, che per te non è detraibile. |
Bollo virtuale = SI | Campo del file XML | Sulle fatture sopra 77,47 euro con natura N2.1 o N2.2. Il versamento è trimestrale, con i codici tributo 2521, 2522, 2523 e 2524. |
Cosa fa e cosa non fa questo generatore
Crea un documento PDF con i dati che inserisci. Il calcolo e la creazione del file avvengono nel tuo browser: i dati non vengono salvati né inviati a noi.
Non emette la fattura. La fattura va trasmessa al Sistema di Interscambio in formato XML. Il PDF che ottieni qui è la copia di cortesia per il cliente, non il documento fiscale.
Numero, data e importi del PDF devono coincidere con quelli del file XML che trasmetti. La data che conta ai fini fiscali è quella della fattura trasmessa al SdI, non quella scritta sul PDF.
L'imposta di bollo, quando dovuta, si assolve valorizzando il campo Bollo virtuale nel file XML e si versa trimestralmente. Indicarla soltanto sul PDF non basta.
Le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche seguono regole diverse e non vanno trasmesse al SdI. Se emetti fatture di questo tipo, verifica prima con il tuo commercialista.
Chi emette la fattura è il titolare della partita IVA. La responsabilità del contenuto, dell'emissione e della trasmissione resta sua.
Le diciture proposte sono quelle di uso corrente. Le indichiamo con la norma di riferimento, così puoi controllarle.
Come usare questo strumento, e i suoi limiti
Questo strumento esegue un calcolo automatico sui dati che inserisci tu. Non conosce la tua situazione fiscale, non tiene conto di eventuali particolarità e non è un parere.
Chi pubblica questo sito non è un dottore commercialista né un consulente del lavoro e non è iscritto ad alcun albo professionale. Il sito non offre consulenza fiscale, non segue pratiche, non trasmette dichiarazioni e non risponde a domande su casi individuali.
Ogni parametro usato è indicato con la fonte ufficiale e la data di aggiornamento. Le norme cambiano: se la data di aggiornamento è lontana nel tempo, controlla la fonte prima di usare il risultato.
Il calcolo può contenere errori. Se ne trovi uno, scrivici e lo correggiamo. Chi pubblica il sito non risponde delle conseguenze di decisioni prese sulla base del risultato, fermi restando i casi di dolo e colpa grave, per i quali la legge non ammette limitazioni (art. 1229 del codice civile).
Fonti
Parametri verificati al 29 agosto 2026- L. 190/2014, art. 1, commi 54-89 (regime forfettario): Normattiva
- D.Lgs. 127/2015, art. 1 e D.L. 36/2022, art. 18 (obbligo di fattura elettronica per i forfettari dal 1° gennaio 2024): Normattiva
- DPR 642/1972, Tariffa parte I, art. 13 e Nota 2 (imposta di bollo, soglia di 77,47 euro); D.L. 43/2013, art. 7-bis (importo di 2,00 euro); DM 17 giugno 2014 (assolvimento virtuale)
- Agenzia delle Entrate, guida "L'imposta di bollo sulle fatture elettroniche", edizione giugno 2026: agenziaentrate.gov.it
- Circolare AdE n. 10/E del 4 aprile 2016 (chiarimenti sul regime forfettario)
- Risposta AdE n. 428 del 12 agosto 2022 (il bollo addebitato al cliente concorre al compenso)
- L. 662/1996, art. 1, comma 212 (rivalsa INPS 4%): Normattiva
- D.L. 119/2018, art. 10-bis, come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 81/2025, e D.L. 135/2018, art. 9-bis, comma 2 (divieto, ora a regime, di fatturazione elettronica tramite SdI per le prestazioni sanitarie verso persone fisiche)
Nota per il 2027: dal 1° gennaio 2027 la disciplina del regime forfettario passa negli articoli da 232 a 243 del testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026). Aggiorneremo i riferimenti a quella data.
Aggiornamenti di questa pagina
- 29 agosto 2026: prima pubblicazione. In giornata: nuova veste grafica e testi rivisti, parametri invariati.