Ravvedimento operoso ritenuta: quanto devi versare
Hai trattenuto la ritenuta e l'hai versata in ritardo, o non l'hai ancora versata. Qui vedi quanto devi oggi: sanzione ridotta in base al giorno in cui paghi, interessi legali contati giorno per giorno e le due righe dell'F24 già compilate. Il conto segue la riforma delle sanzioni del 2024 e i termini che slittano al primo giorno lavorativo. E se il ravvedimento non è più possibile, te lo diciamo.
Questo calcolatore serve a un caso preciso: la ritenuta d'acconto che hai trattenuto al professionista e versato in ritardo, o non ancora versato. Se la ritenuta non l'hai proprio operata, vale un'altra norma (art. 14 del D.Lgs. 471/1997, sanzione del 20% dell'importo non trattenuto) e il conto qui sotto non vale.
Il tuo versamento in ritardo
Quanto paghi oggi
cambia mentre scriviProspetto: ravvedimento su ritenuta d'acconto
| Voce | Importo |
|---|
Materia delicata: questo è un calcolo indicativo, non una consulenza. Un ravvedimento versato per difetto vale solo in proporzione a quanto hai pagato (art. 13-bis del D.Lgs. 472/1997): un euro in meno non ti mette al riparo. Se l'importo è alto, se hai ricevuto una qualsiasi comunicazione dall'Agenzia o se il ritardo supera l'anno, fai verificare il conto al tuo commercialista prima di pagare.
Ritenuta versata in ritardo: un esempio con l'F24
Ad agosto 2026 hai pagato un professionista e gli hai trattenuto 1.000 euro di ritenuta d'acconto. Andavano versati entro mercoledì 16 settembre 2026 e non l'hai fatto. Li versi con il ravvedimento venerdì 16 ottobre 2026. Ecco il conto, con gli stessi numeri che ti dà il calcolatore.
| Passaggio | Nell'esempio | Perché |
|---|---|---|
| Giorni di ritardo | 30 | Dal 17 settembre al 16 ottobre compresi. Il 16 settembre 2026 è un mercoledì, quindi la scadenza non slitta. |
| Sanzione base | 25% | La violazione è del 16 settembre 2026, quindi dopo il 1° settembre 2024. |
| Sanzione ridotta per il ritardo breve | 12,5% | Più di 15 giorni ma non oltre 90: la sanzione base si dimezza, senza la riduzione giorno per giorno. |
| Riduzione da ravvedimento | 1/10 | Versi entro 30 giorni dalla scadenza. |
| Sanzione | 12,50 € | 1.000 × 12,5% × 1/10 |
| Interessi legali | 1,32 € | 1.000 × 1,60% × 30 ÷ 36.500, con il tasso legale 2026 (DM 10/12/2025) |
| Totale da versare | 1.013,82 € | Ritenuta, sanzione e interessi |
Le due righe dell'F24, tutte e due nella sezione erario:
| Codice tributo | Mese di riferimento | Anno di riferimento | Importo a debito |
|---|---|---|---|
| 1040 | 08 | 2026 | 1.001,32 € |
| 8948 | 08 | 2026 | 12,50 € |
Gli interessi non hanno un codice tributo proprio. Per le ritenute non esiste un codice per gli interessi da ravvedimento: li sommi alla ritenuta e li versi sulla stessa riga del codice 1040, che per questo vale 1.001,32 euro (1.000 di ritenuta più 1,32 di interessi). La sanzione va da sola con il codice 8948. Mese e anno di riferimento sono quelli della ritenuta, agosto 2026, su tutte e due le righe.
Il 16 ottobre è anche l'ultimo giorno per la riduzione a 1/10: dal 17 ottobre si passa a 1/9 e la sanzione sale a 13,89 euro.
Per ritrovare questi numeri nel calcolatore qui sopra scrivi 1.000 come importo, scegli agosto e 2026 come mese e anno della ritenuta e indica il 16 ottobre 2026 come giorno del versamento.
Come si costruisce il conto
Tre pezzi: la sanzione base, che dipende da quando è stata commessa la violazione; la riduzione per il ritardo breve; la frazione del ravvedimento, che dipende da quando paghi. Le riduzioni si moltiplicano fra loro, perché la norma lo dice espressamente.
| Passaggio | Regola | Fonte |
|---|---|---|
| Sanzione base | 25% per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, 30% per quelle precedenti. Conta la data della violazione, non quella del pagamento. | Art. 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997; art. 2 e art. 5 del D.Lgs. 87/2024 |
| Ritardo fino a 90 giorni | sanzione ÷ 2 (12,5% oppure 15%) | Art. 13, comma 1, secondo periodo |
| Ritardo fino a 15 giorni | ulteriore riduzione a 1/15 per ogni giorno: 0,8333% al giorno (1% ante riforma) | Art. 13, comma 1, terzo periodo |
| Frazione del ravvedimento | 1/10 entro 30 giorni, 1/9 entro 90, 1/8 entro il termine del modello 770 dell'anno della violazione, poi 1/7 | Art. 13 del D.Lgs. 472/1997, come modificato dal D.Lgs. 87/2024 |
| Interessi legali | importo × tasso × giorni ÷ 36.500, con il tasso di ciascun anno sui giorni di quell'anno | Art. 13, comma 2, D.Lgs. 472/1997 ("maturazione giorno per giorno"); tassi fissati con decreto del MEF |
Il giorno 15 non è uno scalino. Al quindicesimo giorno la formula "un quindicesimo per ciascun giorno" dà esattamente 15/15, cioè l'intera sanzione già dimezzata. Dal quindicesimo al trentesimo giorno l'importo resta lo stesso. Se un calcolatore ti mostra un salto fra il giorno 15 e il 16, sta sbagliando.
Le regole che spostano il conto, con la fonte
| Regola | Fonte | Come funziona |
|---|---|---|
| Nell'F24 le righe sono due, non tre | Codici tributo 1040 e 8948 (servizio codici tributo dell'Agenzia delle Entrate); indicazioni dell'Agenzia sul ravvedimento | Errore molto diffuso
Per le ritenute non esiste un codice tributo per gli interessi: si sommano al tributo e si versano con il codice 1040. La sanzione va da sola con il codice 8948. Per IRPEF, IVA e IRAP esistono invece codici interessi dedicati: è da lì che nasce la confusione. |
| Il codice 8906 non si usa più | Servizio codici tributo dell'Agenzia delle Entrate (stato: soppresso) | Soppresso
Molte guide ancora in circolazione indicano l'8906 per la sanzione del sostituto d'imposta. È soppresso: se lo usi, il versamento rischia lo scarto o finisce imputato male. |
| Il 25% o il 30% dipende da quando è stata commessa la violazione | Art. 5, comma 1, del D.Lgs. 87/2024 | Data della violazione
"Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 (a esclusione del comma 1, lettera o),) e 4 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024." Una ritenuta scaduta il 16 agosto 2024 e pagata oggi resta al 30%; una scaduta il 16 settembre 2024 è al 25%. |
| Il ravvedimento spontaneo si ferma a 1/7 | Art. 13, comma 1, lett. b-bis), b-ter), b-quater) e b-quinquies), del D.Lgs. 472/1997, riscritte dal D.Lgs. 87/2024 | Riforma 2024
Le frazioni 1/6, 1/5 e 1/4 non dipendono più dal tempo trascorso ma da un atto dell'Agenzia (schema di atto, processo verbale di constatazione). Da solo, senza aver ricevuto nulla, non puoi arrivarci: la scala si ferma a 1/7. Per le violazioni anteriori al 1° settembre 2024 la vecchia scala arrivava invece a 1/6. |
| L'avviso bonario chiude la porta | Art. 13, comma 1-ter, del D.Lgs. 472/1997 | Preclusione
Per i tributi dell'Agenzia il ravvedimento è precluso dalla notifica di atti di liquidazione e accertamento, comprese le comunicazioni di irregolarità degli artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973. Sull'omesso versamento è l'epilogo più frequente, e di solito arriva molto prima del termine del 770. |
| La scadenza si sposta: sabato, festivi e agosto | Art. 18, comma 1, del D.Lgs. 241/1997; art. 37, comma 11-bis, del D.L. 223/2006; art. 9, comma 4, del D.Lgs. 1/2024 | Sposta tutti i conteggi
Il termine ordinario è il 16 del mese successivo, ma slitta al primo giorno lavorativo se cade di sabato o in un festivo, e i versamenti in scadenza dal 1° al 20 agosto si fanno entro il 20 agosto. Le ritenute sotto i 100 euro hanno un versamento differito. Ogni spostamento cambia la data della violazione e quindi tutti i giorni di ritardo: qui è calcolato in automatico. |
| Anche i termini del ravvedimento slittano | Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 50/E del 12 giugno 2002, par. 19.5 | A tuo favore
Se il trentesimo o il novantesimo giorno cade di domenica o in un festivo, la riduzione più favorevole resta disponibile fino al primo giorno lavorativo successivo. |
| Nell'F24 convivono due anni diversi | Istruzioni dei codici tributo 1040 e 8948 | Trappola di compilazione
Mese e anno di riferimento seguono la ritenuta (una ritenuta operata a dicembre 2025 si versa con mese 12 e anno 2025, anche pagando nel 2026), mentre la frazione del ravvedimento segue l'anno della violazione, che in quel caso è il 2026. Il prospetto qui sopra riporta i campi già compilati. |
| Ogni mese è una violazione a sé | Art. 12 del D.Lgs. 472/1997 | Niente cumulo
Il cumulo giuridico non si applica agli omessi versamenti: se hai saltato più mensilità, ognuna ha la sua scadenza, la sua sanzione e la sua posizione nella scala. Vanno calcolate e versate una per una, non sommate in un unico conto. |
Domande frequenti
Quante righe servono nell'F24?
Due. La ritenuta con il codice 1040, sommando gli interessi allo stesso codice, e la sanzione con il codice 8948. Per le ritenute non esiste un codice tributo separato per gli interessi da ravvedimento: l'Agenzia delle Entrate indica espressamente che i sostituti d'imposta li versano sommandoli al tributo. Per IRPEF, IVA e IRAP i codici interessi esistono (1989, 1990, 1991 e altri) ed è il motivo per cui molti ne cercano uno anche qui.
Ho letto del codice 8906: va bene?
No, è soppresso. La sanzione da ravvedimento del sostituto d'imposta sulle ritenute erariali si versa con il codice 8948. Il codice 8906 compare ancora in molte guide, ma nel servizio dei codici tributo dell'Agenzia risulta soppresso.
Perché ad alcuni risulta il 30% e ad altri il 25%?
Perché conta la data della violazione, non quella del pagamento. La riforma delle sanzioni (D.Lgs. 87/2024) ha portato la sanzione base dal 30% al 25%, ma solo per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Una ritenuta scaduta prima di quella data resta al 30% anche se la paghi oggi, e la differenza si vede: su 1.000 euro con 45 giorni di ritardo sono 16,67 euro invece di 13,89.
Ho ricevuto una comunicazione di irregolarità: posso ancora ravvedermi?
No. La notifica di atti di liquidazione e accertamento, comprese le comunicazioni di irregolarità degli artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973, preclude il ravvedimento (art. 13, comma 1-ter, del D.Lgs. 472/1997). In quel caso la strada è un'altra, tipicamente la definizione agevolata della comunicazione entro i termini indicati nell'avviso: parlane con il tuo commercialista, non con un calcolatore.
E se ho saltato più mesi?
Vanno trattati uno per uno. Il cumulo giuridico dell'art. 12 del D.Lgs. 472/1997 non si applica agli omessi versamenti: ogni mensilità ha la sua scadenza, i suoi giorni di ritardo, la sua frazione di riduzione e la sua riga in F24. Rifai il calcolo per ciascun mese.
Cosa succede se verso qualche euro in meno?
Il ravvedimento vale solo in proporzione a quanto hai versato (art. 13-bis del D.Lgs. 472/1997): la parte scoperta resta esposta alla sanzione piena. È il motivo per cui questo strumento non arrotonda mai la sanzione per difetto e, dove la prassi è incerta, mostra l'importo più prudente.
Cosa fa e cosa non fa questo calcolatore
Calcola sanzione ridotta e interessi legali per il ravvedimento di una mensilità di ritenute trattenute e non versate, ricostruisce la scadenza con i suoi slittamenti e compone le due righe dell'F24. Tutto avviene nel tuo browser: i dati non vengono salvati sui nostri server né inviati a nessuno.
Non copre: la ritenuta mai operata (art. 14 del D.Lgs. 471/1997), il ravvedimento dopo un processo verbale di constatazione o uno schema di atto, il ravvedimento parziale, le ritenute su redditi diversi da quelli di lavoro autonomo, il modello 770 omesso o infedele e i casi con rilevanza penale. Per il calcolo della ritenuta in fattura c'è il calcolatore di ritenuta e rivalsa INPS.
Come usare questo strumento, e i suoi limiti
Questo strumento esegue un calcolo automatico sui dati che inserisci tu. Non conosce la tua situazione, non tiene conto di eventuali particolarità e non è un parere.
Chi pubblica questo sito non è un dottore commercialista né un consulente del lavoro e non è iscritto ad alcun albo professionale. Il sito non offre consulenza, non segue pratiche e non risponde a domande su casi individuali.
Ogni parametro usato è indicato con la fonte ufficiale e la data di aggiornamento. Le norme cambiano: se la data di aggiornamento è lontana nel tempo, controlla la fonte prima di usare il risultato.
Il calcolo può contenere errori. Se ne trovi uno, scrivici e lo correggiamo. Chi pubblica il sito non risponde delle conseguenze di decisioni prese sulla base del risultato, fermi restando i casi di dolo e colpa grave, per i quali la legge non ammette limitazioni (art. 1229 del codice civile).
Fonti
Parametri verificati al 30 agosto 2026- D.Lgs. 471/1997, art. 13 (sanzione per omesso o tardivo versamento; riduzioni per ritardo fino a 90 e a 15 giorni) e art. 14 (ritenuta non operata): Normattiva
- D.Lgs. 472/1997, art. 13 (scala del ravvedimento), comma 1-ter (preclusioni) e art. 13-bis (ravvedimento parziale): Normattiva
- D.Lgs. 87/2024, art. 2 e art. 3 (riforma delle sanzioni) e art. 5, comma 1 (decorrenza dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024): Normattiva
- D.Lgs. 241/1997, art. 17 e art. 18, comma 1 (versamento entro il giorno 16 e slittamento per sabato o festivo); DPR 602/1973, artt. 3 e 8; DPR 600/1973, art. 25
- D.L. 223/2006, art. 37, comma 11-bis (versamenti in scadenza dal 1° al 20 agosto); D.Lgs. 1/2024, art. 9, comma 4 (ritenute sotto 100 euro); D.L. 70/2011, art. 7, comma 2, lett. l) (adempimenti che scadono di sabato o in giorno festivo)
- DPR 322/1998, art. 4, comma 4-bis (modello 770 tra il 15 aprile e il 31 ottobre); Circolare AdE n. 192/E del 23 luglio 1998, par. 1.2 (dichiarazione di riferimento per l'omesso versamento di ritenute)
- Circolare AdE n. 50/E del 12 giugno 2002, par. 19.5 (slittamento dei termini del ravvedimento); Circolare AdE n. 41/E del 5 agosto 2011, par. 10 (cumulo delle riduzioni)
- Tassi di interesse legale (art. 1284 c.c.): DM 12/12/2019 (0,05% per il 2020), DM 11/12/2020 (0,01% per il 2021), DM 13/12/2021 (1,25% per il 2022), DM 13/12/2022 (5% per il 2023), DM 29/11/2023 (2,5% per il 2024), DM 10/12/2024 (2% per il 2025), DM 10/12/2025 (1,6% per il 2026)
- Codici tributo 1040 e 8948 e relative istruzioni di compilazione: servizio dei codici tributo dell'Agenzia delle Entrate. Il codice 8906 risulta soppresso
- Art. 10-bis del D.Lgs. 74/2000 (rilevanza penale dell'omesso versamento di ritenute oltre 150.000 euro per periodo d'imposta)
Nota: il D.Lgs. 471/1997 e il D.Lgs. 472/1997 sono abrogati dal testo unico delle sanzioni tributarie (D.Lgs. 173/2024), che si applica dal 1° gennaio 2027 dopo il rinvio disposto dal D.L. 200/2025. Rivedremo articoli e riferimenti di questa pagina prima di quella data.
Aggiornamenti di questa pagina
- 27 settembre 2026: aggiornata la citazione dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 87/2024 al testo oggi in vigore. Per le ritenute la data di partenza resta il 1° settembre 2024 e i calcoli non cambiano. Aggiunto un esempio con le due righe dell'F24 (ritenuta di agosto 2026 versata con il ravvedimento il 16 ottobre 2026), con gli stessi numeri che dà il calcolatore.
- 30 agosto 2026: prima pubblicazione. Scala del ravvedimento, sanzioni e tassi legali verificati su Normattiva, sulla Gazzetta Ufficiale e sulle circolari dell'Agenzia; codici tributo verificati sul servizio dell'Agenzia.