Fattura in regime forfettario, diciture comprese
Compila i campi, il documento si scrive da solo: diciture con la norma accanto, contributo della tua cassa o rivalsa INPS, imposta di bollo. Tutto cambia mentre scrivi e niente esce dal tuo browser.
Questo strumento crea un PDF di cortesia, non una fattura elettronica. Il file non viene trasmesso al Sistema di Interscambio. Dal 1° gennaio 2024 tutti i contribuenti in regime forfettario devono emettere fattura elettronica tramite SdI (art. 1, comma 3, del D.Lgs. 127/2015, dopo le modifiche dell'art. 18 del D.L. 36/2022). Usa questo PDF solo come copia per il cliente, dopo aver trasmesso la fattura con il tuo software o con il servizio gratuito dell'Agenzia delle Entrate.
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| Descrizione | Q.tà | Importo unit. | Importo |
|---|
Risultato indicativo. Il documento usa i dati che scrivi tu e i parametri di questa pagina. Non conosce il tuo caso e non sostituisce il parere del commercialista: prima di emettere la fattura, controlla con lui.
Le diciture, una per una, con la fonte
In giro le trovi tutte presentate come obbligatorie. Non è così, e la differenza conta. Ecco che cosa dice la norma, dicitura per dicitura.
| Dicitura | Fonte | Stato |
|---|---|---|
| "Operazione senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni." | L. 190/2014, art. 1, comma 58, lett. a); Circolare AdE n. 10/E del 4 aprile 2016, par. 4.1.1 | Uso corrente
Nessuna norma impone una formula precisa. Quello che conta davvero sta nel file XML: regime fiscale |
| "Si richiede la non applicazione della ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Si dichiara che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto a imposta sostitutiva." | L. 190/2014, art. 1, comma 67; Circolare AdE n. 10/E/2016 | Richiesta nella sostanza
Il comma 67 chiede "un'apposita dichiarazione". Citare il comma non basta: la dichiarazione va scritta. Molti modelli in circolazione sbagliano qui. |
| "Imposta di bollo di € 2,00 assolta in modo virtuale ai sensi del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014." | DPR 642/1972, Tariffa parte I, art. 13 e Nota 2, lett. a) (soglia di 77,47 euro); importo di 2,00 euro fissato dall'art. 7-bis, comma 3, D.L. 43/2013 conv. L. 71/2013; DM 17 giugno 2014 | Dovuta sopra 77,47 €
Si assolve con il campo |
| Rivalsa INPS 4% (gestione separata) | L. 662/1996, art. 1, comma 212 | Facoltativa
La concordi con il cliente e concorre al compenso ai fini dell'imposta sostitutiva. Non è il contributo integrativo delle casse, che segue regole diverse: chi versa a una cassa non è in gestione separata, e le due voci non stanno mai nella stessa fattura. |
| Contributo integrativo della cassa professionale (2%, 4% o 5% secondo la cassa) | Regolamenti delle casse: art. 31 del Regolamento Unico forense; art. 5 del Regolamento Generale Previdenza Inarcassa; art. 9 del Regolamento Unitario CNPADC; e i corrispondenti articoli delle altre casse | Dovuto, anche in forfettario
Non è facoltativo come la rivalsa: il regolamento della cassa lo impone e lo rende ripetibile verso il cliente. In regime agevolato si calcola sul corrispettivo lordo. Non concorre alla formazione del reddito professionale e non è soggetto a IRPEF: qui sta la differenza con la rivalsa INPS, che invece è compenso a tutti gli effetti. Attenzione: ENPAM, ENPAF e CNN non prevedono un integrativo da addebitare in fattura, quindi medici, farmacisti e notai non aggiungono nulla. |
Hai una cassa professionale? Il generatore aggiunge la riga del contributo integrativo con la tua aliquota e la dicitura giusta. Per i contributi da versare ci sono i calcolatori dedicati: Cassa Forense e Inarcassa.
Il dettaglio che quasi tutti sbagliano: se addebiti al cliente i 2,00 euro di bollo, quei 2 euro sono tuoi ricavi. Entrano nella base dell'imposta sostitutiva e contano verso la soglia degli 85.000 euro (Risposta AdE n. 428 del 12 agosto 2022).
I codici che servono nel file XML
| Codice | Cosa è | Quando si usa |
|---|---|---|
RF19 | Regime fiscale forfettario | Sempre, nel campo RegimeFiscale di ogni tua fattura elettronica. |
N2.2 | Natura: operazioni non soggette, altri casi | Sulle tue fatture verso clienti italiani: niente IVA per effetto del regime forfettario. |
N2.1 | Natura: operazioni non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72 | Sulle fatture verso clienti esteri soggetti passivi: l'operazione è fuori campo IVA italiano per territorialità. |
TD01 | Tipo documento: fattura | La tua fattura ordinaria. |
TD17 | Tipo documento: integrazione o autofattura per acquisto di servizi dall'estero | Quando compri servizi da fornitori esteri (hosting, software): devi emettere questo documento e versare l'IVA al 22%, che per te non è detraibile. |
Bollo virtuale = SI | Campo del file XML | Sulle fatture sopra 77,47 euro con natura N2.1 o N2.2. Il versamento è trimestrale, con i codici tributo 2521, 2522, 2523 e 2524. |
Domande frequenti
Che dicitura va messa in fattura in regime forfettario?
Nessuna norma impone una formula precisa. L'uso corrente è "Operazione senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni", ed è la formula che troverai qui sopra. Quello che conta davvero, però, sta nel file XML trasmesso al Sistema di Interscambio: il regime fiscale RF19 e la natura N2.2. Fino al 31 dicembre 2026 il riferimento normativo è l'art. 1, commi da 54 a 89, della L. 190/2014; dal 1° gennaio 2027 la stessa disciplina passa negli articoli da 232 a 243 del testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026), e la dicitura andrà aggiornata.
Come si chiede in fattura la non applicazione della ritenuta d'acconto?
Con una dichiarazione scritta, non con la sola citazione della norma. Il comma 67 dell'art. 1 della L. 190/2014 chiede "un'apposita dichiarazione", quindi accanto alla richiesta di non applicare la ritenuta va scritto che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto a imposta sostitutiva. Molti modelli in circolazione si fermano al numero del comma: è il punto in cui sbagliano più spesso. Il generatore di questa pagina scrive per intero tutte e due le frasi.
Quando serve la marca da bollo sulla fattura in regime forfettario?
Quando la fattura supera 77,47 euro, perché è un documento senza IVA. L'imposta è di 2,00 euro: la soglia sta nell'art. 13 e nella Nota 2, lettera a), della Tariffa parte I del DPR 642/1972, l'importo nell'art. 7-bis, comma 3, del D.L. 43/2013. Sulla fattura elettronica non si applica nessun contrassegno adesivo: si valorizza il campo Bollo virtuale = SI nel file XML e si versa ogni trimestre, con i codici tributo 2521, 2522, 2523 e 2524. Scriverla solo sul PDF non basta.
Il bollo addebitato al cliente conta nei ricavi?
Sì. Se i 2,00 euro li riaddebiti in fattura, quei 2 euro sono compenso tuo: entrano nella base dell'imposta sostitutiva e contano verso la soglia degli 85.000 euro (Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 428 del 12 agosto 2022). Su una fattura sola sposta poco, su qualche centinaio di fatture all'anno diventa una cifra che va dichiarata.
In fattura va la rivalsa INPS 4% o il contributo integrativo della cassa?
Dipende da dove versi i contributi, e le due voci non stanno mai nella stessa fattura. Chi è iscritto alla gestione separata INPS può addebitare la rivalsa del 4% (art. 1, comma 212, della L. 662/1996): è facoltativa, si concorda con il cliente e concorre al compenso ai fini dell'imposta sostitutiva. Chi è iscritto a una cassa professionale addebita invece il contributo integrativo previsto dal regolamento della sua cassa, di solito fra il 2 e il 5 per cento: non è facoltativo, il regolamento lo rende ripetibile verso il cliente e non concorre al reddito professionale. ENPAM, ENPAF e CNN non prevedono un integrativo da addebitare in fattura, quindi medici, farmacisti e notai non aggiungono nulla.
Quali codici servono nella fattura elettronica di un forfettario?
Nel file XML servono RF19 come regime fiscale, sempre, e N2.2 come natura dell'operazione verso i clienti italiani. Verso i clienti esteri soggetti passivi la natura è N2.1, perché l'operazione è fuori campo IVA italiano per territorialità. Il tipo documento è TD01 per la fattura ordinaria e TD17 per l'integrazione o l'autofattura quando acquisti servizi da fornitori esteri. Se la fattura supera 77,47 euro si valorizza anche Bollo virtuale = SI.
Cosa fa e cosa non fa questo generatore
Crea un PDF con i dati che scrivi. Il calcolo e il file nascono nel tuo browser: i dati non li salviamo e a noi non arrivano.
Non emette la fattura. La fattura va trasmessa al Sistema di Interscambio in formato XML: il PDF che ottieni qui è la copia di cortesia per il cliente, non il documento fiscale.
Numero, data e importi del PDF devono coincidere con il file XML che trasmetti. Ai fini fiscali conta la data della fattura trasmessa al SdI, non quella scritta sul PDF.
L'imposta di bollo, quando è dovuta, si assolve con il campo Bollo virtuale nel file XML e si versa ogni trimestre. Scriverla solo sul PDF non basta.
Le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche seguono regole diverse e non vanno trasmesse al SdI. Se emetti fatture di questo tipo, chiedi prima al tuo commercialista.
La fattura la emetti tu, titolare della partita IVA: contenuto, emissione e trasmissione restano tua responsabilità.
Le diciture proposte sono quelle di uso corrente. Accanto trovi la norma di riferimento, così puoi controllarle.
Come usare questo strumento, e i suoi limiti
Questo strumento esegue un calcolo automatico sui dati che inserisci tu. Non conosce la tua situazione fiscale, non tiene conto di eventuali particolarità e non è un parere.
Chi pubblica questo sito non è un dottore commercialista né un consulente del lavoro e non è iscritto ad alcun albo professionale. Il sito non offre consulenza fiscale, non segue pratiche, non trasmette dichiarazioni e non risponde a domande su casi individuali.
Ogni parametro usato è indicato con la fonte ufficiale e la data di aggiornamento. Le norme cambiano: se la data di aggiornamento è lontana nel tempo, controlla la fonte prima di usare il risultato.
Il calcolo può contenere errori. Se ne trovi uno, scrivici e lo correggiamo. Chi pubblica il sito non risponde delle conseguenze di decisioni prese sulla base del risultato, fermi restando i casi di dolo e colpa grave, per i quali la legge non ammette limitazioni (art. 1229 del codice civile).
Fonti
Parametri verificati al 29 agosto 2026- L. 190/2014, art. 1, commi 54-89 (regime forfettario): Normattiva
- D.Lgs. 127/2015, art. 1 e D.L. 36/2022, art. 18 (obbligo di fattura elettronica per i forfettari dal 1° gennaio 2024): Normattiva
- DPR 642/1972, Tariffa parte I, art. 13 e Nota 2 (imposta di bollo, soglia di 77,47 euro); D.L. 43/2013, art. 7-bis (importo di 2,00 euro); DM 17 giugno 2014 (assolvimento virtuale)
- Agenzia delle Entrate, guida "L'imposta di bollo sulle fatture elettroniche", edizione giugno 2026: agenziaentrate.gov.it
- Circolare AdE n. 10/E del 4 aprile 2016 (chiarimenti sul regime forfettario)
- Risposta AdE n. 428 del 12 agosto 2022 (il bollo addebitato al cliente concorre al compenso)
- L. 662/1996, art. 1, comma 212 (rivalsa INPS 4%): Normattiva
- D.L. 119/2018, art. 10-bis, come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 81/2025, e D.L. 135/2018, art. 9-bis, comma 2 (divieto, ora a regime, di fatturazione elettronica tramite SdI per le prestazioni sanitarie verso persone fisiche)
Nota per il 2027: dal 1° gennaio 2027 la disciplina del regime forfettario passa negli articoli da 232 a 243 del testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026). Aggiorneremo i riferimenti a quella data.
Aggiornamenti di questa pagina
- 15 settembre 2026: aggiunta la sezione con le domande frequenti su diciture, bollo, rivalsa, contributo integrativo e codici del file XML, con i dati strutturati corrispondenti. Testi e parametri del generatore invariati.
- 30 agosto 2026: aggiunta la riga del contributo integrativo per le casse professionali, con le aliquote verificate sui regolamenti e la dicitura corrispondente.
- 29 agosto 2026: prima pubblicazione. In giornata: nuova veste grafica e testi rivisti, parametri invariati.