Calcolo prestazione occasionale, dal lordo al netto
Scrivi il compenso pattuito e vedi quanto incassi: ritenuta del 20% e, sopra i 5.000 euro annui, la quota di contributi INPS che il committente ti trattiene. Tutto senza partita IVA. Il prospetto esce già impostato come una ricevuta, con le diciture da scrivere e la marca da bollo quando serve.
I tuoi numeri
La ricevuta e il conto
cambia mentre scriviRicevuta per prestazione occasionale
| Voce | Importo |
|---|
Risultato indicativo. Il calcolo usa i tuoi numeri e i parametri mostrati in questa pagina, con le fonti in fondo. Non conosce la tua situazione: se hai altre coperture previdenziali, se sei già iscritto alla gestione separata o se l'attività è in realtà abituale, il conto cambia. Prima di emettere la ricevuta, verifica con il tuo commercialista.
Il calcolo, formula per formula
Poche operazioni, con un passaggio che pesa: sopra i 5.000 euro annui il committente ti trattiene anche un terzo dei contributi INPS, e il netto scende ancora.
| Passaggio | Formula | Esempio su 1.000 € |
|---|---|---|
| Ritenuta d'acconto 20% | compenso × 20%, se il committente è sostituto d'imposta | 1.000 × 20% = 200,00 € |
| Parte oltre la soglia | compensi dell'anno − 5.000, al massimo pari a questo compenso | con 4.500 già percepiti: 500,00 € |
| Contributi gestione separata | parte eccedente × 33,72% | 500 × 33,72% = 168,60 € |
| Quota a tuo carico | contributi ÷ 3, trattenuta dal committente | 168,60 ÷ 3 = 56,20 € |
| Netto che incassi | compenso − ritenuta − quota contributi | 1.000 − 200 − 56,20 = 743,80 € |
| Marca da bollo | 2,00 € sulla ricevuta se il compenso supera 77,47 € | dovuta |
Il malinteso più diffuso: i 5.000 euro non sono il confine tra "con partita IVA" e "senza". Sono solo la soglia oltre la quale scattano i contributi INPS. La partita IVA dipende dall'abitualità dell'attività, non dall'importo: si può superare la soglia restando occasionali, e si può essere obbligati alla partita IVA guadagnando molto meno.
Le regole, una per una, con la fonte
| Regola | Fonte | Come funziona |
|---|---|---|
| Niente IVA e niente partita IVA, se la prestazione non è abituale | Artt. 1 e 5 del DPR 633/1972; art. 67, comma 1, lett. l), del TUIR | Fuori campo IVA
Senza esercizio abituale manca il presupposto soggettivo dell'IVA: la ricevuta è fuori campo e il compenso è un "reddito diverso". Il criterio è l'abitualità, non l'importo: se l'attività diventa continuativa e organizzata serve la partita IVA anche sotto i 5.000 euro. |
| Ritenuta del 20%, ma solo se il committente è sostituto d'imposta | Art. 25 del DPR 600/1973 | Acconto, non tassa
Imprese, professionisti ed enti trattengono il 20% e lo versano per te. È un acconto IRPEF: lo recuperi nella dichiarazione dei redditi, dove il compenso va indicato per intero. Con un committente privato non c'è ritenuta, ma il reddito va dichiarato lo stesso. |
| Soglia INPS di 5.000 euro annui, sulla sola parte eccedente | Art. 44, comma 2, del D.L. 269/2003 (conv. L. 326/2003); art. 2, comma 30, della L. 335/1995 | Un terzo a te, due terzi al committente
Fino a 5.000 euro di compensi occasionali nell'anno, sommando tutti i committenti, non si versano contributi. Oltre, sulla sola eccedenza scatta l'iscrizione alla gestione separata: il committente versa l'intero contributo all'INPS trattenendoti un terzo. L'aliquota 2026 è il 33,72% per chi non ha altra copertura previdenziale. |
| Marca da bollo da 2 euro sopra 77,47 euro | DPR 642/1972, Tariffa Parte I, art. 13; art. 7-bis del D.L. 43/2013 | Sulla ricevuta
L'operazione è fuori campo IVA, quindi oltre 77,47 euro la ricevuta sconta l'imposta di bollo di 2 euro. Chi la paga lo decidete voi due: se te la rimborsa il committente, mettila come voce separata. |
| La comunicazione preventiva è un obbligo del committente, e spesso non è dovuta | Art. 14, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 (come modificato dall'art. 13 del D.L. 146/2021); note dell'Ispettorato nazionale del lavoro prot. 29/2022, 109/2022 e 393/2022 | Non tocca a te
Prima dell'inizio dell'attività il committente comunica la prestazione all'Ispettorato territoriale del lavoro, con sanzione da 500 a 2.500 euro per ciascun lavoratore in caso di omissione. Ma l'obbligo riguarda solo i committenti che operano come imprenditori: sono esclusi la pubblica amministrazione e gli studi professionali non organizzati in forma di impresa. L'Ispettorato ha inoltre escluso le prestazioni "di natura prettamente intellettuale", facendo gli esempi di correttori di bozze, progettisti grafici, docenti, relatori a convegni, redattori di articoli, e poi di guide turistiche, traduttori e interpreti. |
| Non è il "Libretto Famiglia" e non è il contratto di prestazione occasionale | Art. 2222 del codice civile; art. 54-bis del D.L. 50/2017 | Due cose diverse
Qui si parla di lavoro autonomo occasionale: un contratto d'opera, con ricevuta e ritenuta. Il contratto di prestazione occasionale e il Libretto Famiglia sono un regime diverso, con piattaforma INPS, limiti propri e nessuna ricevuta. I nomi si somigliano, le regole no. |
| I contributi che paghi si deducono | Art. 10, comma 1, lett. e), del TUIR | In dichiarazione
La quota di contributi previdenziali obbligatori trattenuta dal committente è deducibile dal reddito complessivo nella dichiarazione dei redditi. La ritenuta d'acconto, invece, si scomputa dall'imposta dovuta. |
Domande frequenti
Sotto i 5.000 euro serve la partita IVA?
No, ma non per via dei 5.000 euro: quella è solo la soglia contributiva INPS. La partita IVA serve quando l'attività diventa abituale, cioè continuativa e organizzata, indipendentemente dall'importo (art. 5 del DPR 633/1972). Si può superare la soglia restando occasionali, e si può essere obbligati alla partita IVA pur guadagnando poco. Se stai lavorando con continuità per lo stesso committente, la strada corretta è probabilmente la partita IVA: quanto costa lo trovi nel calcolatore dei costi.
Cosa scrivo sulla ricevuta per prestazione occasionale?
I tuoi dati e quelli del committente, la data, la descrizione della prestazione, il compenso lordo, l'eventuale ritenuta con il netto, e le due diciture: che si tratta di prestazione occasionale fuori campo IVA (artt. 1 e 5 del DPR 633/1972) e, se il committente è sostituto d'imposta, che il compenso è soggetto a ritenuta del 20% (art. 25 del DPR 600/1973). Sopra 77,47 euro applica la marca da bollo da 2 euro. Il prospetto qui sopra le riporta già compilate.
Il committente deve comunicare la prestazione all'Ispettorato del lavoro?
Se lo fa, lo fa lui: non è un adempimento del lavoratore. L'obbligo (art. 14, comma 1, del D.Lgs. 81/2008) riguarda solo i committenti che operano come imprenditori, prima dell'inizio dell'attività, con sanzione da 500 a 2.500 euro per ciascun lavoratore. L'Ispettorato nazionale del lavoro ha escluso la pubblica amministrazione, gli studi professionali non organizzati in forma di impresa e, con le note del 2022, le prestazioni "di natura prettamente intellettuale", citando fra gli esempi correttori di bozze, progettisti grafici, docenti, relatori, redattori di testi, guide turistiche, traduttori e interpreti. Sono orientamenti interpretativi con esempi non esaustivi: il caso concreto va valutato, e in caso di dubbio la comunicazione è l'opzione prudente per il committente.
Ho superato i 5.000 euro: devo iscrivermi io all'INPS?
L'iscrizione alla gestione separata va fatta quando si supera la soglia, ma il versamento è a carico del committente, che paga l'intero contributo trattenendoti un terzo (art. 44, comma 2, del D.L. 269/2003; art. 2, comma 30, della L. 335/1995). Comunica al committente quando stai per superare i 5.000 euro complessivi dell'anno: lui non può saperlo, perché la soglia somma i compensi di tutti i committenti.
La ritenuta la riprendo indietro?
È un acconto sull'IRPEF, non un'imposta a sé. Nella dichiarazione dei redditi indichi il compenso lordo tra i redditi diversi e scomputi la ritenuta già subita: se le imposte dovute sono inferiori, la differenza torna a credito. Il committente ti rilascerà la certificazione unica con l'importo trattenuto.
Cosa fa e cosa non fa questo calcolatore
Calcola ritenuta, contributi INPS oltre la soglia e netto di una singola prestazione occasionale, e prepara la ricevuta da stampare con le sue diciture. Tutto avviene nel tuo browser: i dati non vengono salvati sui nostri server né inviati a nessuno.
Non copre: chi ha già un'altra copertura previdenziale o è pensionato (l'aliquota della gestione separata è diversa), i diritti d'autore (art. 53, comma 2, lett. b), del TUIR: regole e abbattimenti propri), le prestazioni verso committenti esteri, il contratto di prestazione occasionale e il Libretto Famiglia. Se hai la partita IVA, questa non è la pagina giusta: usa il calcolatore di ritenuta e rivalsa INPS o il generatore di fattura in regime forfettario.
Come usare questo strumento, e i suoi limiti
Questo strumento esegue un calcolo automatico sui dati che inserisci tu. Non conosce la tua situazione previdenziale, non tiene conto di eventuali particolarità e non è un parere.
Chi pubblica questo sito non è un dottore commercialista né un consulente del lavoro e non è iscritto ad alcun albo professionale. Il sito non offre consulenza, non segue pratiche e non risponde a domande su casi individuali.
Ogni parametro usato è indicato con la fonte ufficiale e la data di aggiornamento. Le norme e le delibere cambiano: se la data di aggiornamento è lontana nel tempo, controlla la fonte prima di usare il risultato.
Il calcolo può contenere errori. Se ne trovi uno, scrivici e lo correggiamo. Chi pubblica il sito non risponde delle conseguenze di decisioni prese sulla base del risultato, fermi restando i casi di dolo e colpa grave, per i quali la legge non ammette limitazioni (art. 1229 del codice civile).
Fonti
Parametri verificati al 30 agosto 2026- DPR 600/1973, art. 25 (ritenuta del 20% sui compensi di lavoro autonomo, anche occasionale): Normattiva
- DPR 633/1972, artt. 1 e 5 (presupposto soggettivo dell'IVA: esercizio per professione abituale): Normattiva
- D.L. 269/2003, art. 44, comma 2, conv. L. 326/2003 (gestione separata oltre 5.000 euro annui) e L. 335/1995, art. 2, comma 30 (riparto di un terzo e due terzi)
- Circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026 (aliquota 33,72% per i lavoratori autonomi occasionali senza altra copertura previdenziale): inps.it
- DPR 642/1972, Tariffa Parte I, art. 13, e D.L. 43/2013, art. 7-bis, comma 3 (imposta di bollo di 2 euro oltre 77,47 euro)
- D.Lgs. 81/2008, art. 14, comma 1, come modificato dall'art. 13 del D.L. 146/2021, conv. L. 215/2021 (comunicazione preventiva del committente e sanzione da 500 a 2.500 euro): Normattiva
- Ispettorato nazionale del lavoro e Ministero del lavoro, note prot. n. 29 dell'11 gennaio 2022, n. 109 del 27 gennaio 2022 e n. 393 del 1° marzo 2022 (ambito dell'obbligo: solo committenti imprenditori; esclusione delle prestazioni di natura prettamente intellettuale): nota 109 (PDF), nota 393 (PDF)
- TUIR (DPR 917/1986), art. 67, comma 1, lett. l) (redditi diversi da lavoro autonomo occasionale) e art. 10, comma 1, lett. e) (deducibilità dei contributi previdenziali obbligatori)
Aggiornamenti di questa pagina
- 15 settembre 2026: titolo e intestazione riportati sul calcolo della prestazione occasionale; le domande frequenti dei dati strutturati ora coincidono con quelle mostrate in pagina. Parametri invariati.
- 30 agosto 2026: prima pubblicazione, con il calcolo della quota INPS trattenuta oltre la soglia e la verifica dell'obbligo di comunicazione preventiva sulle note dell'Ispettorato.